Convenzione
Art. 4
Nomina degli Arbitri
In vigore dal 6 ott 1994
Nomina degli Arbitri
1. Ciascuno Stato parte della presente Convenzione nomina, entro i due mesi successivi alla sua entrata in vigore, un arbitro e un supplente che possono avere la cittadinanza dello Stato che effettua la nomina o quella di un qualsiasi altro Stato partecipante alla CSCE. Uno Stato che aderisce alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore nomina il proprio arbitro e il supplente entro i due mesi successivi all'entrata in vigore, nei suoi confronti, della presente Convenzione.
2. Gli arbitri e i loro supplenti devono avere i requisiti necessari per l'esercizio, nei loro rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali o essere giureconsulti in possesso di competenza notoria nel campo del diritto internazionale.
3. Gli arbitri e i loro supplenti sono nominati per un periodo di sei anni rinnovabile una volta. Lo Stato parte che effettua la nomina non può porre termine alle funzioni degli arbitri o dei supplenti in corso di mandato. In caso di decesso, di dimissioni o d'impedimento, constatato dal Bureau, l'arbitro è sostituito dal suo supplente.
4. In caso di decesso o di dimissioni di un arbitro e del suo supplente, o di altro impedimento riguardante entrambi, dopo che l'impedimento sia stato accertato dal Bureau, si procede a nuove nomine conformemente al paragrafo 1. Il nuovo arbitro e il suo supplente completano il mandato dei loro predecessori.
5. Il Regolamento della Corte può prevedere un rinnovo parziale degli arbitri e dei loro supplenti.
6. Alla scadenza del loro mandato gli arbitri continuano a occuparsi dei procedimenti di cui sono stati investiti.
7. I nomi degli arbitri sono notificati al Cancelliere, il quale li inserisce in un elenco che viene comunicato al Segretariato CSCE per essere trasmesso agli Stati partecipanti alla CSCE.
Storico versioni
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