Convenzione

Art. 6

Privilegi e Immunità

In vigore dal 6 ott 1994
Privilegi e Immunità I conciliatori, gli arbitri, il Cancelliere, gli agenti e i consiglieri delle parti di una controversia godono, nell'esercizio delle loro funzioni sul territorio degli Stati parte della presente Convenzione, dei privilegi e delle immunità concessi alle persone collegate con la Corte Internazionale di Giustizia.
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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-c-6

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