Convenzione

Art. 5

Indipendenza dei Membri della Corte e del Cancelliere

In vigore dal 6 ott 1994
Indipendenza dei Membri della Corte e del Cancelliere I conciliatori, gli arbitri e il Cancelliere esercitano le loro funzioni in piena indipendenza. Prima di assumere il loro incarico, essi si impegnano con una dichiarazione ad esercitare le loro attribuzioni con imparzialità e secondo coscienza.
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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-c-5

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