Convenzione
Art. 3
Designazione dei Conciliatori
In vigore dal 6 ott 1994
Designazione dei Conciliatori
1. Ciascuno Stato parte della presente Convenzione nomina, entro i due mesi successivi alla sua entrata in vigore, due conciliatori almeno uno dei quali avente la cittadinanza dello Stato che lo designa, mentre l'altro può avere la cittadinanza di un altro Stato partecipante alla CSCE. Uno Stato che aderisce alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore nomina i propri conciliatori entro i due mesi successivi all'entrata in vigore, nei suoi confronti, della presente Convenzione.
2. I conciliatori devono essere personalità esercitanti o che abbiano esercitato alte funzioni internazionali o nazionali e dotate di notoria competenza in materia di diritto internazionale, di relazioni internazionali o di soluzione delle controversie.
3. I conciliatori sono nominati per un periodo di sei anni rinnovabile. Lo Stato che li ha designati non può porre fine alle loro funzioni in corso di mandato. In caso di decesso, di dimissioni, o di impedimento constatato dal Bureau, lo Stato interessato procede alla nomina di un nuovo conciliatore; la durata del mandato del nuovo conciliatore corrisponde a quella residua del mandato del predecessore.
4. Alla fine del loro mandato i conciliatori continuano ad occuparsi delle controversie loro sottoposte.
5. I nomi dei conciliatori sono notificati al Cancelliere, il quale li inserisce in un elenco che viene comunicato al Segretariato CSCE per essere trasmesso agli Stati partecipanti alla CSCE.
Storico versioni
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