Convenzione
Art. 2
Commissioni di Conciliazione e Tribunali Arbitrali
In vigore dal 6 ott 1994
Commissioni di Conciliazione e Tribunali Arbitrali
1. La conciliazione è realizzata attraverso una Commissione di Conciliazione istituita per ciascuna controversia. La Commissione è composta da conciliatori tratti da un elenco costituito conformemente alle disposizioni dell'.
2. L'arbitrato è realizzato attraverso un Tribunale Arbitrale istituito per ciascuna controversia.
Il Tribunale è composto da arbitri tratti da un elenco costituito conformemente alle disposizioni dell'.
3. L'insieme dei conciliatori e degli arbitri costituisce la Corte di Conciliazione e Arbitrato nel quadro della CSCE, d'ora in poi denominata "la Corte".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-c-2