Convenzione

Art. 2

Commissioni di Conciliazione e Tribunali Arbitrali

In vigore dal 6 ott 1994
Commissioni di Conciliazione e Tribunali Arbitrali 1. La conciliazione è realizzata attraverso una Commissione di Conciliazione istituita per ciascuna controversia. La Commissione è composta da conciliatori tratti da un elenco costituito conformemente alle disposizioni dell'. 2. L'arbitrato è realizzato attraverso un Tribunale Arbitrale istituito per ciascuna controversia. Il Tribunale è composto da arbitri tratti da un elenco costituito conformemente alle disposizioni dell'. 3. L'insieme dei conciliatori e degli arbitri costituisce la Corte di Conciliazione e Arbitrato nel quadro della CSCE, d'ora in poi denominata "la Corte".
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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-c-2

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