Convenzione

Art. 27

Attivazione del Tribunale Arbitrale

In vigore dal 6 ott 1994
Attivazione del Tribunale Arbitrale 1. Se una domanda d'arbitrato è formulata mediante accordo, tale accordo precisa l'oggetto della controversia. Se non vi è accordo, in tutto o in parte, riguardante l'oggetto della controversia, ciascuna parte in causa può definire la propria posizione rispetto a tale oggetto. 2. Se una domanda d'arbitrato è formulata mediante ricorso, il ricorso precisa l'oggetto della controversia, lo Stato o gli Stati parte della presente Convenzione contro cui il ricorso è diretto, e i principali elementi di fatto e di diritto sui quali esso è fondato. Al momento del ricevimento del ricorso, il Cancelliere lo notifica all'altro o agli altri Stati parte cui fa menzione il ricorso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-c-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo