Convenzione
Art. 31
Sentenza Arbitrale
In vigore dal 6 ott 1994
Sentenza Arbitrale
1. La sentenza del Tribunale Arbitrale è motivata. Se essa non rispecchia, in tutto o in parte, l'opinione unanime dei membri del Tribunale Arbitrale, questi possono allegarvi un esposto con la loro opinione individuale o dissidente.
2. Senza pregiudizio per l', paragrafo 4, la sentenza del Tribunale è obbligatoria soltanto per le parti della controversia e nel caso che è stato deciso.
3. La sentenza è definitiva e senza appello. Tuttavia, le parti della controversia o una di esse possono domandare al Tribunale di procedere all'interpretazione della sentenza relativamente al suo significato o alla sua portata. Se non altrimenti concordato dalle parti della controversia, tale richiesta dovrà essere avanzata al più tardi entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il Tribunale procederà a tale interpretazione nel più breve tempo possibile dopo avere preso conoscenza delle osservazioni delle parti della controversia.
4. La domanda di revisione della sentenza non può essere presentata che a causa della scoperta di un fatto tale da esercitare un'influenza decisiva e che, prima dell'emissione della sentenza, fosse ignoto al Tribunale e alla parte o alle parti della controversia che domandano la revisione. La domanda di revisione deve essere presentata al più tardi entro sei mesi della scoperta del nuovo fatto. Nessuna domanda di revisione potrà essere presentata dopo un periodo di dieci anni della data della sentenza.
5. Nella misura del possibile l'esame della domanda di interpretazione o di revisione è effettuato dal Tribunale che ha reso la sentenza. Se il Bureau constata che ciò è impossibile, esso provvede alla costituzione di un nuovo Tribunale conformemente alle disposizioni dell'.
Storico versioni
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