Convenzione

Art. 30

Funzione del Tribunale Arbitrale

In vigore dal 6 ott 1994
Funzione del Tribunale Arbitrale Compito del Tribunale Arbitrale è di decidere, conformemente al diritto internazionale, le controversie ad esso sottoposte. La presente disposizione non pregiudica la facoltà del Tribunale di decidere, se le parti della controversia sono d'accordo, ex aequo et bono.
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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-c-30

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Funzione del Tribunale Arbitrale (Art. 30 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario adottato a Praga il 28 aprile 1993.) — Testo vigente | Portale Normativo