Convenzione
Art. 30
Funzione del Tribunale Arbitrale
In vigore dal 6 ott 1994
Funzione del Tribunale Arbitrale
Compito del Tribunale Arbitrale è di decidere, conformemente al diritto internazionale, le controversie ad esso sottoposte. La presente disposizione non pregiudica la facoltà del Tribunale di decidere, se le parti della controversia sono d'accordo, ex aequo et bono.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-c-30