Convenzione
Art. 27
27 / 52Attivazione del Tribunale Arbitrale
In vigore dal 6 ott 1994
Attivazione del Tribunale Arbitrale
1. Se una domanda d'arbitrato è formulata mediante accordo, tale accordo precisa l'oggetto della controversia. Se non vi è accordo, in tutto o in parte, riguardante l'oggetto della controversia, ciascuna parte in causa può definire la propria posizione rispetto a tale oggetto.
2. Se una domanda d'arbitrato è formulata mediante ricorso, il ricorso precisa l'oggetto della controversia, lo Stato o gli Stati parte della presente Convenzione contro cui il ricorso è diretto, e i principali elementi di fatto e di diritto sui quali esso è fondato. Al momento del ricevimento del ricorso, il Cancelliere lo notifica all'altro o agli altri Stati parte cui fa menzione il ricorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-c-27