Convenzione
Art. 23
Procedura di Conciliazione
In vigore dal 6 ott 1994
Procedura di Conciliazione
1. La procedura di conciliazione è confidenziale e si svolge in contraddittorio. Senza pregiudizio per le disposizioni contenute negli e per il Regolamento della Corte, la Commissione di Conciliazione determina la procedura dopo consultazione con le parti della controversia.
2. Se le parti della controversia convengono in tal senso, la Commissione di Conciliazione può invitare qualsiasi Stato parte della presente Convenzione avente interesse alla soluzione della controversia a partecipare alla procedura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-c-23