Convenzione

Art. 23

Procedura di Conciliazione

In vigore dal 6 ott 1994
Procedura di Conciliazione 1. La procedura di conciliazione è confidenziale e si svolge in contraddittorio. Senza pregiudizio per le disposizioni contenute negli e per il Regolamento della Corte, la Commissione di Conciliazione determina la procedura dopo consultazione con le parti della controversia. 2. Se le parti della controversia convengono in tal senso, la Commissione di Conciliazione può invitare qualsiasi Stato parte della presente Convenzione avente interesse alla soluzione della controversia a partecipare alla procedura.
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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-c-23

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Procedura di Conciliazione (Art. 23 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario adottato a Praga il 28 aprile 1993.) — Testo vigente | Portale Normativo