Convenzione
Art. 16
Atteggiamento delle parti - Misure cautelari
In vigore dal 6 ott 1994
Atteggiamento delle parti - Misure cautelari
1. Durante il procedimento le parti della controversia si astengono da qualsiasi azione che rischi di aggravare la situazione o di rendere più difficile o di impedire la soluzione della controversia.
2. La Commissione di Conciliazione può attirare l'attenzione delle parti della controversia che le viene sottoposta sulle misure che queste potrebbero adottare per impedire che la controversia si aggravi o che la sua soluzione sia resa più difficile.
3. Il Tribunale Arbitrale istituito per esaminare una controversia può indicare le misure cautelari che le parti della controversia dovrebbero adottare conformemente alle disposizioni contenute nell', paragrafo 4.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-c-16