Titolo II›Capo VII
Art. 50
Regolamentazione dei prodotti.
In vigore dal 19 mar 1994
1. Il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall', comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.
3. La disciplina della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati o trasformati:
a) si conforma ai principi e alle norme di diritto comunitario con particolare riferimento alla libera circolazione delle merci, tenuto conto dell' del Trattato istitutivo della Comunità economica europea:
b) tutela gli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla sanità degli animali e dei vegetali, nel rispetto dei principi ispiratori della legislazione vigente.
4. In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale di cui alla lettera a) del comma 3 saranno abrogate oppure modificate o sostituite in attuazione della norma generale di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
5. I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell', commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche.
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