Titolo IICapo VII

Art. 52

Licenza obbligatoria in seguito a mancata utilizzazione del brevetto.

In vigore dal 19 mar 1994
1. L' del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente: ". - 1. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri della Comunità europea non costituisce attuazione dell'invenzione". 2. Il primo comma dell' del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente: "Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, sotto forma di produzione nel territorio dello Stato o sotto forma di importazione da uno degli Stati membri della Comunità europea ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta".
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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146#art-52

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