Titolo II›Capo VII
Art. 56
Tariffe ferroviarie agevolate per il trasporto di minerali e altri prodotti dalle isole.
In vigore dal 19 mar 1994
1. In esecuzione della decisione della Commissione delle Comunità europee 91/523/CEE del 18 settembre 1991, le riduzioni delle tariffe ferroviarie per il trasporto dalle isole di sostanze minerali e di altre sostanze prodotte e lavorate nelle isole, previste dall', ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono soppresse.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-22;146#art-56