Titolo IICapo VIII

Art. 58

Sviluppo della formazione comunitaria.

In vigore dal 19 mar 1994
1. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per lo sviluppo della formazione comunitaria, con lo scopo di assumere iniziative dirette a diffondere e incrementare, nel personale pubblico e nel settore privato, la conoscenza e l'esperienza delle attività delle Comunità europee, anche con riguardo alla loro incidenza sulla funzione pubblica e sull'economia nazionale. 2. Il Comitato è assistito dalle strutture del Dipartimento e può valersi di risorse ordinarie di bilancio del Dipartimento medesimo, oltre che di contributi di altri organismi pubblici e privati e di istituzioni comunitarie. 3. I contributi privati di cui al comma 2, da versarsi all'entrata del bilancio statale, sono riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere destinati al funzionamento del predetto Comitato. 4. Con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, da emanare ai sensi dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono regolati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, prevedendo la partecipazione di Amministrazioni dello Stato e di altri soggetti pubblici o privati, con particolare riguardo alle organizzazioni imprenditoriali dell'industria, del commercio, dell'artigianato nonché alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ed aderenti ad unioni europee, che contribuiscano alle attività del Comitato.
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Sviluppo della formazione comunitaria. (Art. 58 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1993.) — Testo vigente | Portale Normativo