Titolo II›Capo II
Art. 17
Assicurazione vita: criteri di delega.
In vigore dal 19 mar 1994
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/96/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) dovrà prevedersi l'obbligo delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica, ai fini del rispetto delle disposizioni relative ai principi attuariali, della comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, senza che ciò possa costituire una condizione preliminare per l'esercizio delle loro attività;
b) dovrà prevedersi l'obbligo per le imprese di assicurazione di sottoporre all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) l'approvazione degli statuti, nonché la facoltà per tale istituto di richiedere alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio del controllo;
c) dovrà prevedersi la possibilità per l'ISVAP di ottenere informazioni sui contratti detenuti da intermediari;
d) dovrà prevedersi, nel caso del trasferimento di tutto o parte del portafoglio dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, il diritto del contraente di recedere dal contratto quando il trasferimento avvenga da una impresa avente sede legale in Italia ad una impresa avente sede legale in un altro Stato membro, nonché quando l'impresa cessionaria non sia stabilita in Italia;
e) sarà prevista la decadenza dell'autorizzazione quando l'impresa non eserciti la propria attività per un periodo superiore a sei mesi ovvero rinunci espressamente all'autorizzazione;
f) dovrà prevedersi la possibilità, per le imprese autorizzate ad esercitare l'attività nei rami vita, di essere autorizzate all'esercizio nei rami infortuni e malattia e, per le imprese autorizzate ad esercitare unicamente l'attività nei rami infortuni e malattia, la possibilità di essere autorizzate anche all'esercizio dei rami vita;
g) dovrà prevedersi che le imprese autorizzate ad esercitare i rami vita ed i rami infortuni e malattia rispettino le regole contabili cui sono soggette le imprese di assicurazione sulla vita e che le attività relative ai rischi infortuni e malattia siano disciplinate, per quanto concerne le regole per la liquidazione dell'impresa, dalle norme applicabili alle attività inerenti all'assicurazione sulla vita;
h) sarà prevista la possibilità, su richiesta dell'impresa e previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, di localizzare gli attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel territorio di Paesi terzi;
i) dovrà prevedersi la facoltà per le imprese di investire le attività a copertura delle riserve tecniche negli attivi indicati alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 dell' della direttiva, con l'esclusione delle consistenze di cassa, prevedendo altresì opportune garanzie per i prestiti, nonché fissando, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, i limiti massimi per le singole categorie di investimenti; i terreni e i fabbricati saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche per la parte libera da ipoteche; prevedere, infine, la possibilità che, in circostanze eccezionali e previa richiesta dell'impresa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, abbia facoltà di autorizzare, temporaneamente e con decisione motivata, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche;
l) dovrà prevedersi, per quanto attiene alle regole di diversificazione e di dispersione, la facoltà, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, possa autorizzare con provvedimento motivato deroghe temporanee;
m) sarà regolamentata la possibilità per le imprese di non applicare il principio della congruenza nei casi di impegni esigibili in una valuta diversa da quella di uno degli Stati membri, nonché di derogare alle regole della congruenza per la copertura delle riserve tecniche, in particolare delle riserve matematiche, ove l'applicazione delle stesse regole comporti che l'impresa debba detenere attività in una valuta per un importo non superiore al 7 per cento delle attività esistenti in altra valuta;
n) verrà previsto che, qualora un impegno debba essere rappresentato da attività espresse nella valuta di uno Stato membro, l'obbligo sia considerato rispettato qualora tali attività siano espresse in ECU;
o) verranno regolamentati i casi di non applicazione del diritto di recesso in funzione della durata del contratto e della tutela del contraente;
p) sarà previsto che l'ISVAP possa imporre la trasmissione, da parte delle imprese, di informazioni supplementari al contraente, se necessarie alla comprensione degli elementi essenziali del contratto;
q) sarà prevista la possibilità per l'ISVAP di esigere, per ogni impresa operante sul territorio della Repubblica, la comunicazione non sistematica delle condizioni di polizza e degli altri documenti che essa intenda applicare, senza che costituisca per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività;
r) verrà previsto che le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica ed i cui immobili e terreni rappresentativi delle riserve tecniche superino alla data del 27 novembre 1992 la percentuale prevista dall', paragrafo 1, lettera a), della direttiva si conformino a tale disposizione entro il 31 dicembre 1998.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-22;146#art-17