Titolo II›Capo II
Art. 19
Accesso all'esercizio dell'assicurazione da parte di imprese aventi sede in Svizzera.
In vigore dal 19 mar 1994
1. In attuazione della direttiva del Consiglio 91/371/CEE, le imprese aventi la loro sede sociale in Svizzera sono ammesse ad esercitare le assicurazioni private contro i danni in regime di libertà di stabilimento, nel rispetto delle norme dettate dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-02-22;146#art-19