Titolo IICapo II

Art. 19

Accesso all'esercizio dell'assicurazione da parte di imprese aventi sede in Svizzera.

In vigore dal 19 mar 1994
1. In attuazione della direttiva del Consiglio 91/371/CEE, le imprese aventi la loro sede sociale in Svizzera sono ammesse ad esercitare le assicurazioni private contro i danni in regime di libertà di stabilimento, nel rispetto delle norme dettate dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146#art-19

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