Titolo II›Capo II
Art. 18
Assicurazione nei rami diversi da quelli relativi alla vita: criteri di delega.
In vigore dal 19 mar 1994
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/49/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) dovrà prevedersi l'obbligo per le imprese di assicurazione di sottoporre all'ISVAP l'approvazione degli statuti, nonché la facoltà per l'Istituto di richiedere alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio del controllo;
b) dovrà prevedersi la possibilità per l'ISVAP di ottenere informazioni sui contratti detenuti da intermediari;
c) dovrà prevedersi la facoltà dell'assicurato di recedere dal contratto in caso di trasferimento di tutto o di parte del portafoglio dei contratti di assicurazione contro i danni, stipulati in regime di stabilimento o di libertà di prestazione dei servizi, da parte di un'impresa avente la propria sede legale nel territorio della Repubblica ad un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso da quello di prestazioni di servizi;
d) sarà prevista la decadenza dell'autorizzazione quando l'impresa non eserciti la propria attività per un periodo superiore a sei mesi ovvero rinunzi espressamente all'autorizzazione;
e) sarà prevista la possibilità, su richiesta dell'impresa e previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, di localizzare gli attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel territorio di paesi terzi;
f) sarà prevista la possibilità per l'ISVAP di esigere la comunicazione non sistematica delle condizioni generali e speciali di polizza, delle tariffe, delle maggiorazioni eventuali delle stesse, nonché di formulari ed altri stampati che le imprese utilizzano o intendono utilizzare nelle loro relazioni con i contraenti;
g) dovrà prevedersi che le imprese possano investire le riserve tecniche secondo le categorie di attivi di cui al paragrafo 1 dell' della direttiva, con l'esclusione delle consistenze di cassa; per quanto attiene ai prestiti, dovrà stabilirsi che saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche soltanto i prestiti garantiti da ipoteca su beni immobili; i terreni e i fabbricati saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche per la parte libera da ipoteche; quanto ai crediti verso i riassicuratori, nonché verso assicurati ed intermediari, resta in vigore il disposto dall', secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295.
Dovrà comunque prevedersi la possibilità che, in circostanze eccezionali e previa richiesta dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, abbia facoltà di autorizzare, temporaneamente e con decisione motivata, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche;
h) dovrà prevedersi, per quanto attiene alle regole di diversificazione e di dispersione, la facoltà, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, possa autorizzare con provvedimento motivato deroghe temporanee;
i) dovrà prevedersi che gli atti a copertura delle riserve tecniche da esprimersi in una delle valute CEE possano essere espressi anche in ECU;
l) sarà previsto che, per le assicurazioni obbligatorie ai sensi della legge italiana, le imprese comunichino preventivamente all'ISVAP le condizioni generali e speciali di assicurazione;
m) per le imprese che si propongono di coprire nel territorio della Repubblica, in regime di prestazione di servizi, i rischi classificati nel ramo n. 10 del punto A dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità del vettore, saranno previste la comunicazione del nominativo e dell'indirizzo del rappresentante per la gestione dei servizi, nonché l'adesione all'Ufficio nazionale e al Fondo di garanzia per le vittime della strada;
n) sul contratto o qualsiasi documento che conceda la copertura, nonché sulla proposta di assicurazione qualora essa vincoli il contraente, dovranno figurare altresì il nome e l'indirizzo del rappresentante dell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 12-bis, paragrafo 4, della direttiva 88/357/CEE.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-22;146#art-18