Titolo II›Capo II
Art. 20
Conti annuali e consolidati delle imprese assicuratrici: criteri di delega
In vigore dal 19 mar 1994
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/674/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) il complesso informativo costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa dovrà fornire con chiarezza un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) andrà realizzato l'obiettivo della completezza ed analiticità dell'informazione del bilancio volte alla tutela dei soci, dei terzi e degli assicurati, perseguendo altresì condizioni di compatibilità dei bilanci all'interno della Comunità europea. In particolare:
1) non dovrà prevedersi alcun raggruppamento di voci del bilancio di cui all' della direttiva;
2) dovranno essere stabilite le modalità di presentazione delle informazioni da fornire nella nota integrativa;
3) dovrà essere prevista una suddivisione più particolareggiata delle voci di bilancio e dovranno essere aggiunte nuove voci qualora il contenuto non sia compreso in alcuna voce prevista dagli schemi, ai sensi del paragrafo 1 dell' della direttiva del Consiglio 78/660/CEE, richiamato dall', paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE, ferma restando la possibilità per l'Autorità di vigilanza di richiedere informazioni integrative o più dettagliate per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali;
c) si dovrà stabilire che le imprese esercenti esclusivamente la riassicurazione utilizzino il conto tecnico per il ramo "non vita" per la totalità delle loro operazioni;
d) si dovrà garantire la salvaguardia dell'integrità patrimoniale e della stabilità dell'impresa o ente assicurativo, anche mediante la previsione di criteri di valutazione improntati a particolare prudenza, procedendo tra l'altro a:
1) prevedere che l'Autorità di vigilanza possa autorizzare la deduzione delle spese di acquisto dei contratti di assicurazione poliennale dalla riserva premi e, per il ramo "vita", dalle riserve matematiche;
2) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle voci di cui alla voce C dell'attivo dello stato patrimoniale, di cui all' della direttiva, regole basate sul criterio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione;
3) indicare il valore corrente degli investimenti nella nota integrativa a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 1997, salvo che per i terreni e fabbricati, per i quali il valore corrente andrà indicato nella nota integrativa relativa all'esercizio 1999;
4) prevedere che, qualora il costo di acquisizione delle obbligazioni e di altri titoli a reddito fisso contemplati alle voci C.II e C.III, di cui al predetto , dell'attivo sia superiore al loro prezzo di rimborso, la differenza potrà essere ammortizzata per quote entro e non oltre la data di rimborso dei titoli stessi;
5) prevedere la possibilità di utilizzare metodi statistici e matematici nel calcolo della riserva per l'assicurazione vita subordinatamente ad una autorizzazione preventiva dell'Autorità di vigilanza;
6) stabilire che la riserva sinistri del ramo "non vita" sia calcolata per ciascun sinistro in misura pari al costo ultimo prevedibile dello stesso. Per il calcolo di detta riserva l'Autorità di vigilanza potrà autorizzare anche l'impiego di metodi statistici.
Nella determinazione del costo si potrà tenere conto dei proventi netti derivanti dagli investimenti alle condizioni previste dalla lettera g) dell' della direttiva;
7) prevedere l'applicazione del secondo dei metodi indicati all'articolo 61 della direttiva, qualora per la natura del ramo e del tipo di assicurazione, nel momento di redazione del bilancio, le informazioni sui premi e sui sinistri siano insufficienti per permettere una valutazione accurata ed una rappresentazione completa;
e) nell'individuazione dei soggetti tenuti a redigere il bilancio consolidato si dovrà tenere conto di quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 66 della direttiva.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-22;146#art-20