Titolo IICapo VIII

Art. 60

Rapporti tra le regioni e le province autonome e le istituzioni della Comunità europea.

In vigore dal 19 mar 1994
1. Il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica, per quanto riguarda l'intesa governativa, ai rapporti tra le regioni, le prov- ince autonome e gli organismi comunitari, anche se tenuti in sede diversa da quella delle istituzioni della Comunità europea. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 febbraio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: CONSO
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Rapporti tra le regioni e le province autonome e le istituzioni della Comunità europea. (Art. 60 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1993.) — Testo vigente | Portale Normativo