Titolo II›Capo VIII
Art. 60
Rapporti tra le regioni e le province autonome e le istituzioni della Comunità europea.
In vigore dal 19 mar 1994
1. Il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica, per quanto riguarda l'intesa governativa, ai rapporti tra le regioni, le prov- ince autonome e gli organismi comunitari, anche se tenuti in sede diversa da quella delle istituzioni della Comunità europea.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 febbraio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
PALADIN, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-22;146#art-60