Titolo II›Capo VII
Art. 55
Transito di gas naturale sulle grandi reti.
In vigore dal 19 mar 1994
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, direttive e disposizioni vincolanti per gli enti italiani inseriti nell'allegato alla direttiva del Consiglio 91/296/CEE, e successive modifiche e integrazioni, atte a garantire l'osservanza degli obblighi relativi alla negoziazione e alla informazione comunitaria previsti dalla stessa direttiva.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-22;146#art-55