Titolo II›Capo VII
Art. 51
Esportazioni di carburanti.
In vigore dal 19 mar 1994
1. Nel primo comma dell' della legge 21 luglio 1967, n. 613, le parole: "Essi non possono essere esportati" sono sostituite dalle seguenti: "Essi non possono essere esportati in Paesi extracomunitari".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-02-22;146#art-51