Titolo II›Capo VII
Art. 48
Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
In vigore dal 19 mar 1994
1. La lettera c) del comma 1 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come sostituito dall' del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, è sostituita dalla seguente:
"c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale, oppure il marchio depositato, del fabbricante o del trasformatore o di un venditore stabilito nella Comunità".
2. Nell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come sostituito dall' del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. Il comma 5 non si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica o di pellicola di cellulosa rigenerata quando sono manifestamente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-22;146#art-48