Titolo IICapo VII

Art. 46

Produzione e commercializzazione di prodotti a base di latte.

In vigore dal 19 mar 1994
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/46/CEE e 92/47/CEE sarà informata ai seguenti criteri: a) in attuazione dell', paragrafo 4, e, occorrendo, dell' della direttiva, sarà dettata apposita disciplina, anche nel senso della esclusione o limitazione dei prodotti ottenuti a partire da ingredienti a base di latte preparati conformemente alle indicazioni della direttiva stessa, nonché dei prodotti a base di latte, ivi compresa la pasticceria fresca e da forno e la gelateria, destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei locali adiacenti al punto vendita, dove la preparazione viene effettuata unicamente per la vendita diretta al consumatore, nei pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n.287, negli stabilimenti e nei laboratori di produzione e preparazione di prodotti destinati alla ristorazione collettiva ed alla somministrazione, ovvero dei prodotti destinati alla vendita diretta al consumatore allo stato fuso non confezionati o preincartati; b) nell'individuazione dei prodotti oggetto delle deroghe di cui all', paragrafo 2, della direttiva, dovrà farsi riferimento, fatto salvo l' della direttiva, alle produzioni tipiche che godono della tutela della denominazione di origine o delle caratteristiche produttive, nonché alle produzioni che, pur non essendo esplicitamente tutelate, risultano analoghe alle medesime in ragione delle peculiari modalità di lavorazione; c) per l'individuazione degli stabilimenti oggetto della deroga di cui all', paragrafo 1, della direttiva, dovrà farsi riferimento, fatto salvo l' della direttiva, ad una quantità massima di latte lavorato giornalmente non inferiore a duecento quintali e ad una quantità di prodotto finito non inferiore ai trenta quintali giornalieri. d) sarà previsto un adeguamento graduale delle strutture produttive e dei requisiti del latte, diversificando il regime delle aziende di ridotte dimensioni e di quelle situate nelle zone di montagna o in quelle svantaggiate, nonché delle produzioni destinate a prodotti a denominazione di origine o tipici.
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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146#art-46

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Produzione e commercializzazione di prodotti a base di latte. (Art. 46 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1993.) — Testo vigente | Portale Normativo