Titolo II›Capo VI
Art. 42
Produzione agricola con metodo biologico: criteri di delega.
In vigore dal 23 ott 1996
1. Il Governo è delegato ad emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme per dare attuazione alle disposizioni di cui agli del regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico.
2. I decreti legislativi sono adottati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell', comma 4, nel rispetto delle disposizioni contenute nell' e dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) individuazione dell'autorità di controllo, d'intesa con le regioni, per le attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione dei regolamenti comunitari;
b) disciplina degli organismi pubblici e privati incaricati delle attività di controllo della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con il metodo dell'agricoltura biologica, con la specificazione dei requisiti dei medesimi;
c) disciplina del riconoscimento delle autorità e degli organismi preposti alla ricezione delle notifiche;
d) individuazione dei criteri per la formazione degli Albi degli operatori e dei controllori del processo di produzione dell'agricoltura biologica.
3. Gli organismi responsabili dei controlli di cui all' del regolamento CEE del Consiglio numero 2092/91 indicati nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993, continuano ad operare fino al 31 dicembre 1996 e sono fatti salvi gli atti già adottati dai medesimi organismi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-02-22;146#art-42