Titolo II›Capo VI
Art. 41
Amianto: criteri di delega.
In vigore dal 19 mar 1994
1. All'attuazione della direttiva del Consiglio 87/217/CEE, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto, si provvederà in conformità alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e nel rispetto delle disposizioni più restrittive vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-22;146#art-41