Titolo II›Capo VI
Art. 36
Tutela dell'ambiente: criteri di delega.
In vigore dal 19 mar 1994
1. L'attuazione delle direttive in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione dei rifiuti di cui all'allegato A sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) recupero e conservazione delle condizioni ambientali in difesa degli interessi fondamentali della qualità della vita, della conservazione e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale attraverso:
1) misure volte alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale secondo le norme vigenti in materia;
2) previsioni di verifiche periodiche della efficacia di piani e programmi di azione onde assicurarne adeguata e tempestiva realizzazione;
3) misure volte ad assicurare la tempestività ed efficacia dei controlli ed il monitoraggio ambientale;
4) informazione specifica del pubblico nei casi previsti;
b) mantenimento dei livelli di protezione ambientale previsti dalla normativa nazionale, ove più rigorosi di quelli derivanti dalla normativa comunitaria;
c) adeguamento della normativa vigente alla disciplina comunitaria, apportando alla prima ogni necessaria modifica ed integrazione allo scopo di definire un quadro omogeneo ed organico delle disposizioni di settore.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-22;146#art-36