Titolo II›Capo V
Art. 35
Impiego del benzene e suoi omologhi nelle attività lavorative.
In vigore dal 19 mar 1994
1. Le disposizioni di cui al presente articolo relative all'impiego del benzene, del toluene e dello xilene si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti prestatori di lavoro, ivi compresi quelli che svolgono attività artigiane.
2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano entro quaranta giorni dalla comunicazione dei relativi schemi, sono stabiliti, in conformità alla normativa comunitaria, i divieti o le limitazioni di uso del benzene, del toluene e dello xilene nelle attività lavorative.
3. I recipienti che contengono, per la conservazione o per l'impiego da parte del lavoratore, benzene, toluene o xilene, tal quali o sotto forma di preparati, devono essere etichettati in conformità alle disposizioni della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque viola i divieti d'uso nelle attività lavorative stabiliti nel decreto ministeriale di cui al comma 2 è punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni o con l'arresto fino ad un anno.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle limitazioni d'uso nelle attività lavorative stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 2 è assoggettato alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni, elevabile, nei casi di particolare gravità, fino a lire 9 milioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono le disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 245, e saranno applicate a decorrere dalla entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo e, comunque, non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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