Titolo II›Capo IV
Art. 32
Assistenza e cooperazione con la Commissione CEE e gli Stati membri in materia di prodotti alimentari.
In vigore dal 19 mar 1994
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione, in via amministrativa ai sensi dell', della direttiva 93/5/CEE, del Consiglio del 25 febbraio 1993, si farà fronte con i proventi delle tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della sanità in applicazione dell', comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-02-22;146#art-32