Titolo II›Capo IV
Art. 30
Identificazione e registrazione degli animali.
In vigore dal 19 mar 1994
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/102/CEE, relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali, sarà informata ai seguenti criteri:
a) coordinare la legislazione vigente in materia di anagrafe del bestiame e, più in generale, di obblighi di registrazione posti a carico degli allevamenti;
b) disciplinare la tenuta dei registri in modo da garantire la semplificazione degli adempimenti e lo snellimento delle procedure, anche attraverso lo sviluppo di forme di autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-22;146#art-30