Titolo IICapo IV

Art. 31

Prodotti fitosanitari: criteri di delega.

In vigore dal 19 mar 1994
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, sara informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) stabilire idonee garanzie a tutela della salute umana; b) prevedere appositi piani nazionali per la valutazione ed il controllo di eventuali effetti di natura sanitaria o ambientale derivanti dall'impiego dei fitofarmaci; c) istituire la fitofarmacopea ufficiale; d) prevedere la riorganizzazione della Commissione consultiva di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, anche al fine di dare attuazione ai programmi comunitari di valutazione o revisione delle sostanze attive dei fitofarmaci; e) prevedere che le spese di funzionamento della Commissione di cui alla lettera d) siano a carico dei titolari della registrazione di fitofarmaci, secondo le tariffe e le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità; f) prevedere che con decreto del Ministro della sanità siano attuate le disposizioni tecniche contenute negli allegati, nonché, in adempimento di disposizioni comunitarie, siano fissati i criteri per l'applicazione delle prescrizioni relative alle prove e agli esperimenti a scopo di ricerca e sviluppo di prodotti fitosanitari non autorizzati e le caratteristiche del sistema standardizzato delle informazioni fra gli Stati membri; g) prevedere che il Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui alla lettera d), con proprio decreto determini le quantità massime di residui di sostanze attive dei fitofarmaci tollerate negli alimenti e nelle bevande, tenendo conto degli eventuali orientamenti comunitari relativi alla presenza simultanea di residui di più sostanze attive.
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