Titolo II›Capo IV
Art. 29
Commercializzazione dei volatili da cortile e di altri prodotti di origine animale.
In vigore dal 19 mar 1994
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/116/CEE e 92/120/CEE sarà informata ai seguenti criteri:
a) fissare le condizioni sanitarie minime per gli impianti con limitata capacità lavorativa per la macellazione e la commercializzazione dei volatili da cortile;
b) definire le norme per le strutture di macellazione operanti in ambiti territoriali locali e per quelle con limitata capacità lavorativa ai fini delle deroghe temporanee alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti di origine animale.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-22;146#art-29