Art. 29 · Commercializzazione dei volatili da cortile e di altri prodotti di origine animale.
Titolo IICapo IV

Art. 29

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Commercializzazione dei volatili da cortile e di altri prodotti di origine animale.

In vigore dal 19 mar 1994
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/116/CEE e 92/120/CEE sarà informata ai seguenti criteri: a) fissare le condizioni sanitarie minime per gli impianti con limitata capacità lavorativa per la macellazione e la commercializzazione dei volatili da cortile; b) definire le norme per le strutture di macellazione operanti in ambiti territoriali locali e per quelle con limitata capacità lavorativa ai fini delle deroghe temporanee alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti di origine animale.
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