Titolo II›Capo IV
Art. 25
Medicinali omeopatici per uso umano: criteri di delega.
In vigore dal 19 mar 1994
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/73/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere una procedura semplificata di registrazione per i medicinali omeopatici per uso umano che soddisfano le condizioni di cui all' della direttiva;
b) vietare qualsiasi forma di pubblicità presso il pubblico dei medicinali omeopatici sottoposti a procedura semplificata di registrazione;
c) prevedere che gli originali delle documentazioni di cui all' del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e di quelle presentate ai fini della procedura semplificata di registrazione dei medicinali omeopatici possano, dopo verifica della loro regolarità e completezza, essere restituiti alle imprese farmaceutiche, con obbligo di custodia; le predette imprese forniranno al Ministero della sanità supporti informatici contenenti gli stessi elementi documentali, rispondenti alle caratteristiche tecniche che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità;
d) presso il Ministero della sanità è istituita una Commissione avente lo scopo di definire norme specifiche per l'autorizzazione e l'etichettatura dei medicinali omeopatici non contemplati dall', paragrafo 1, della direttiva. Tali norme devono essere conformi alle caratteristiche della tradizione omeopatica o antroposofica italiana;
e) i medicinali omeopatici prodotti in Italia o importati da Paesi della Comunità europea, presenti sul mercato italiano al 31 dicembre 1992, sono automaticamente e con la medesima presentazione autorizzati.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-22;146#art-25