Titolo I
Art. 4
Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare.
In vigore dal 19 mar 1994
1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli , comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell', comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.
2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell', comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall' della presente legge.
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