Art. 9
LEGGE 22 febbraio 1994, n. 146
In vigore dal 19 mar 1994
(Riconoscimento dei titoli professionali: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/51/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire i parametri per individuare i titoli e le attività professionali che rientrano tra quelle contemplate dalla direttiva con particolare riferimento alla lettera f) dell' della direttiva stessa, nonchè i parametri che individuano una formazione regolamentata;
b) prevedere l'estensione delle discipline dettate dalle direttive di cui all'allegato B della direttiva 92/51/CEE, relative ad attività non salariate, all'esercizio delle medesime attività a titolo subordinato;
c) per le procedure di riconoscimento, ai fini dell'ammissione dell'esercizio delle corrispondenti attività professionali da parte di cittadini comunitari, provvedere in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
d) nei casi in cui si rimette allo Stato membro la scelta del meccanismo compensativo, dare, in linea di massima, la preferenza alla prova attitudinale in luogo di tirocinio di adattamento;
e) indicare le attività professionali il cui esercizio richieda una precisa conoscenza del diritto nazionale e in cui un elemento essenziale e costante dell'attività consista nel fornire consulenza o assistenza concernenti il diritto nazionale e, in relazione ad esse, prevedere, quale condizione d'accesso per i cittadini comunitari, il superamento di una prova attitudinale.
Note all':
- La direttiva 92/51/CEE è pubblicata in GUCE L. 209 del 24 luglio 1992.
- Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, concerne l'attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-02-22;146#art-9