Titolo II›Capo I
Art. 9
9 / 60Riconoscimento dei titoli professionali: criteri di delega.
In vigore dal 19 mar 1994
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/51/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire i parametri per individuare i titoli e le attività professionali che rientrano tra quelle contemplate dalla direttiva con particolare riferimento alla lettera f) dell' della direttiva stessa, nonché i parametri che individuano una formazione regolamentata;
b) prevedere l'estensione delle discipline dettate dalle direttive di cui all'allegato B della direttiva 92/51/CEE, relative ad attività non salariate, all'esercizio delle medesime attività a titolo subordinato;
c) per le procedure di riconoscimento, ai fini dell'ammissione dell'esercizio delle corrispondenti attività professionali da parte di cittadini comunitari, provvedere in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
d) nei casi in cui si rimette allo Stato membro la scelta del meccanismo compensativo, dare, in linea di massima, la preferenza alla prova attitudinale in luogo di tirocinio di adattamento;
e) indicare le attività professionali il cui esercizio richieda una precisa conoscenza del diritto nazionale e in cui un elemento essenziale e costante dell'attività consista nel fornire consulenza o assistenza concernenti il diritto nazionale e, in relazione ad esse, prevedere, quale condizione d'accesso per i cittadini comunitari, il superamento di una prova attitudinale.
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