Titolo I
Art. 3
Modificazione dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86.
In vigore dal 19 mar 1994
1. Il comma 4 dell' della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:
" 4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-22;146#art-3