Titolo II›Capo VII
Art. 43
Sicurezza generale dei prodotti: criteri di delega.
In vigore dal 19 mar 1994
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/59/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) saranno previste le modalità per individuare i prodotti e i settori non assoggettabili alla normativa generale di attuazione della direttiva;
b) saranno determinati gli obblighi dei diversi operatori economici, con particolare riguardo a quelli del produttore e, per le parti di loro competenza, gli obblighi dei distributori;
c) il controllo della conformità dei prodotti agli obblighi di sicurezza sarà assegnato ad organi che già presentino tra le proprie competenze analoghe attribuzioni; detti organi, per l'eventuale accertamento dei requisiti tecnici dei prodotti, dovranno avvalersi di laboratori di prova accreditati secondo la vigente normativa comunitaria;
d) saranno previste e regolate le misure volte all'accertamento della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e alla prevenzione dei rischi, anche mediante sospensione o ritiro dal mercato, nonché l'informazione alle persone che potrebbero essere esposte a rischio nei casi urgenti in cui la presenza dei prodotti costituisca un pericolo per la pubblica incolumità;
e) sarà assicurato il necessario coordinamento tra i vari organi operanti in materia di sicurezza dei prodotti ai fini anche degli adempimenti previsti dagli della direttiva.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-22;146#art-43