Titolo II›Capo VII
Art. 47
Vendita dei prodotti sfusi.
In vigore dal 19 mar 1994
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua, con proprio decreto, lo schema del cartello unico di cui all', commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-22;146#art-47