Titolo IICapo VII

Art. 47

Vendita dei prodotti sfusi.

In vigore dal 19 mar 1994
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua, con proprio decreto, lo schema del cartello unico di cui all', commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
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Vendita dei prodotti sfusi. (Art. 47 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1993.) — Testo vigente | Portale Normativo