Titolo II›Capo VII
Art. 47
47 / 60Vendita dei prodotti sfusi.
In vigore dal 19 mar 1994
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua, con proprio decreto, lo schema del cartello unico di cui all', commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-22;146#art-47