Art. 47 · Vendita dei prodotti sfusi.
Titolo IICapo VII

Art. 47

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Vendita dei prodotti sfusi.

In vigore dal 19 mar 1994
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua, con proprio decreto, lo schema del cartello unico di cui all', commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
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