Titolo IICapo VII

Art. 57

Esplosivi per uso civile: criteri di delega.

In vigore dal 19 mar 1994
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 93/15/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi; a) prevedere il divieto di introduzione nel territorio nazionale di esplosivi o di munizioni provenienti da altri Stati della Comunità europea che non soddisfino i requisiti della direttiva; b) prevedere che la licenza di cui all' della direttiva sia rilasciata dal prefetto della provincia di destinazione in armonia con le disposizioni della direttiva stessa; c) prevedere che ciascuna operazione di trasferimento di esplosivi o di munizioni verso altri Stati della Comunità europea sia soggetta, per la parte del transito sul territorio nazionale, ad autorizzazione del prefetto della provincia di partenza, in armonia con le disposizioni vigenti in materia e con le disposizioni della direttiva; d) prevedere che, oltre a quanto stabilito dagli del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio possa sospendere i trasferimenti di esplosivi o munizioni, o imporre particolari prescrizioni, conformemente all' della direttiva; e) prevedere che il registro delle operazioni giornaliere, di cui all' del citato testo unico, approvato con regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, sia conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività; f) prevedere che il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni necessarie alla produzione, al trasporto ed al trasferimento degli esplosivi o munizioni per usi civili, fatti salvi i requisiti soggettivi previsti dalle leggi vigenti, sia subordinato alla verifica dei requisiti essenziali di sicurezza elencati dall'allegato I della direttiva; g) disciplinale la domanda ed il procedimento di accertamento della conformità degli esplosivi ai requisiti di sicurezza elencati dall'allegato I della direttiva nel rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati II e III della direttiva medesima; h) prevedere che gli esami e le verifiche tecniche necessari all'accertamento dei requisiti di sicurezza siano effettuati con le modalità stabilite dal decreto di cui alla lettera r); i) prevedere che il riconoscimento e la classificazione degli esplosivi ai sensi dell' del citato testo unico, approvato con regio decreto n. 773 del 1931, siano subordinati all'esito dell'accertamento previsto alla lettera h del presente comma; l) prevedere una disposizione transitoria per l'applicazione del principio di cui alla lettera i) anche agli esplosivi già riconosciuti e classificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo; m) prevedere che non siano consentiti la detenzione, la vendita, il trasporto ed il trasferimento di esplosivi non muniti della marcatura CE di conformità, la quale deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV della direttiva e dovrà essere apposta nei modi indicati dall' della direttiva medesima; n) prevedere che, nel caso in cui non venga riconosciuta la conformità dell'esplosivo ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva, il richiedente possa chiedere alla stessa autorità il riesame della domanda; o) prevedere la possibilità che, con provvedimento del Ministro dell'interno, siano adottate le misure di cui all' della direttiva nei confronti degli esplosivi che, pur muniti di marcatura CE di conformità e impiegati conformemente alla propria destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza; p) prevedere l'obbligo che gli esplosivi siano conformi alle prescrizioni delle Convenzioni internazionali in materia, ratificate e rese esecutive in Italia, nonché l'adozione di misure idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e dell'impiego di esplosivi per commettere gravi delitti; q) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per gli usi civili; r) prevedere che, con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e della difesa, siano dettate le disposizioni di esecuzione del decreto legislativo, nonché quelle per il conseguente adeguamento di disposizioni regolamentari vigenti; s) prevedere che con decreto del Ministro dell'interno siano dettate le norme per assicurare lo scambio di informazioni di cui all' della direttiva.
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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146#art-57

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Esplosivi per uso civile: criteri di delega. (Art. 57 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1993.) — Testo vigente | Portale Normativo