Titolo II›Capo I
Art. 12
Diritti di noleggio e prestito e altri diritti connessi in materia di diritto di autore: criteri di delega.
In vigore dal 19 mar 1994
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/100/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) saranno disciplinati l'appartenenza, l'esercizio e l'esaurimento dei diritti di noleggio, prestito e distribuzione;
b) dovrà essere disciplinato il prestito da parte delle istituzioni pubbliche e regolamentata la remunerazione spettante in tal caso all'autore;
c) dovranno essere riconosciuti e disciplinati, nel quadro dei diritti connessi previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore, i diritti esclusivi, di cui al capo II della direttiva, a favore dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive, degli organismi di radiodiffusione e degli artisti interpreti o esecutori;
d) saranno introdotte disposizioni per assicurare ad autori ed artisti interpreti o esecutori una irrinunciabile equa remunerazione in caso di cessione del diritto di noleggio in conformità a quanto previsto dall' della direttiva; saranno altresì attuate, fatte salve clausole contrattuali contrarie, le disposizioni in materia di presunzione di cessione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori;
e) dovranno essere previste disposizioni transitorie per atti e contratti fatti o stipulati prima del 1 luglio 1994.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-22;146#art-12