Titolo II›Capo I
Art. 10
Equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore delle professioni.
In vigore dal 19 mar 1994
1. I cittadini degli Stadi membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione negli Albi dei procuratori e degli avvocati di cui agli del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. Ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di investigatore privato, ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani.
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