Titolo IICapo I

Art. 14

Salvaguardia del capitale delle società per azioni: criteri di delega.

In vigore dal 19 mar 1994
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/101/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere l'applicazione della direttiva anche in caso di controllo indiretto; b) avere preminente riguardo all'esigenza di tutela del capitale della società controllante e di quella controllata; c) prevedere un regime transitorio che consenta il graduale adattamento alle prescrizioni della direttiva nei limiti consentiti dalla medesima; d) prevedere che, nel caso di partecipazioni reciproche, che intercorrano fra società in rapporto di controllo, si applichino i limiti percentuali previsti dalla direttiva, in luogo di quelli stabiliti dall', comma ottavo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90.
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Salvaguardia del capitale delle società per azioni: criteri di delega. (Art. 14 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1993.) — Testo vigente | Portale Normativo