Convenzione

Art. 12

Ricerca e Formazione

In vigore dal 24 feb 1994
. Ricerca e Formazione Le Parti contraenti, in considerazione delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo: a) Istituiranno e manterranno programmi di istruzione e di formazione scientifica e tecnica per individuare e conservare la diversità biologica ed i suoi componenti e garantirne l'uso durevole, e appoggeranno tale educazione e formazione in corresponsione con le esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo; (b) promuoveranno ed incoraggeranno la ricerca che contribuisce alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica, in particolare nei paesi in via di sviluppo, in conformità inter alia alle decisioni della Conferenza delle Parti adottate a seguito di raccomandazioni dell'organo sussidiario di consulenza scientifica, tecnica e tecnologica; c) attenendosi alle disposizioni degli , promuoverà lo sfruttamento dei progressi della ricerca scientific sulla diversità biologica, in vista di elaborare metodi per la conservazione e l'uso durevole delle risorse biologiche, e coopererà a tal fine.
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