Convenzione
Art. 13
Istruzione e divulgazione al pubblico
In vigore dal 24 feb 1994
. Istruzione e divulgazione al pubblico
Le Parti contraenti:
a) promuoveranno ed incoraggeranno la percezione di quanto sia no importanti la conservazione della diversità biologica e le misure necessarie a tal fine, mediante divulgazione attraverso i mass media e l'inclusione di queste materie nei programmi di istruzione;
b) coopereranno, come appropriato, con altri Stati ed organizzazioni internazionali per elaborare programmi educativi e di divulgazione al pubblico, riguardo alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-14;124#art-c-13