Convenzione

Art. 13

Istruzione e divulgazione al pubblico

In vigore dal 24 feb 1994
. Istruzione e divulgazione al pubblico Le Parti contraenti: a) promuoveranno ed incoraggeranno la percezione di quanto sia no importanti la conservazione della diversità biologica e le misure necessarie a tal fine, mediante divulgazione attraverso i mass media e l'inclusione di queste materie nei programmi di istruzione; b) coopereranno, come appropriato, con altri Stati ed organizzazioni internazionali per elaborare programmi educativi e di divulgazione al pubblico, riguardo alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124#art-c-13

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo