Convenzione

Art. 15

Accesso alle risorse genetiche

In vigore dal 24 feb 1994
. Accesso alle risorse genetiche 1. In considerazione dei diritti sovrani degli Stati sulle loro risorse naturali, spetta ai Governi di determinare l'accesso alle risorse genetiche. Tale facoltà è disciplinata dalla legislazione nazionale. 2. Ciascuna Parte contraente farà ogni sforzo per creare le condizioni favorevoli per l'accesso alle risorse genetiche da parte delle altre Parti contraenti, per usi razionali da un punto di vista ecologico, e per non imporrà limitazioni contrarie agli obiettivi della presente Convenzione. 3. Ai fini della presente Convenzione, le risorse genetiche fornite da una Parte contraente di cui nel presente articolo e negli di seguito, sono esclusivamente quelle fornite dalle Parti contraenti che sono paesi di origine di tali risorse o dalle Parti che hanno acquisito tali risorse in conformità con la presente Convenzione. 4. L'accesso, quando autorizzato, sarà praticato secondo termini reciprocamente convenuti e sarà soggetto alle disposizioni del presente Articolo. 5. L'accesso alle risorse genetiche sarà soggetto al consenso preventivo, concesso in condizione di causa della Parte contraente che fornisce tali risorse, salvo se diversamente determinato da detta Parte. 6. Ciascuna Parte contraente farà ogni sforzo per sviluppare ed svolgere una ricerca scientifica basata sulle risorse genetiche fornite dalle altre Parti contraenti con la piena partecipazione di dette Parti e se possibile, sul loro territorio. 7. Ciascuna Parte contraente adotterà misure legislative, amministrative o di politica generale, come appropriato ed in conformità con gli e se del caso, mediante il meccanismo di finanziamento stabilito dagli in vista di ripartire in maniera giusta ed equa i risultati della ricerca e dello sviluppo, nonché i benefici derivanti dalla utilizzazione commerciale e di altra natura delle risorse genetiche con la Parte contraente che fornisce tali risorse. Tale ripartizione sarà effettuata secondo condizioni stabilite di comune accordo.
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