Convenzione
Art. 17
Scambio di Informazioni
In vigore dal 24 feb 1994
. Scambio di Informazioni
1. Le Parti contraenti agevoleranno lo scambio di informazioni, provenienti da ogni fonte accessibile al pubblico, relativa alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica, tenendo conto delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo.
2. Tale scambio di informazioni includerà uno scambio di informazioni sui risultati della ricerca tecnica scientifica e socio- economica, nonché sui programmi di formazione e di studi, sulle cognizioni specializzate, e le cognizioni indigene e tradizionali, sia in quanto tali o in combinazione con le tecnologie di cui all', par. 1. Questo scambio includerà anche, qualora fattibile, il rimpatrio delle informazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-14;124#art-c-17