Convenzione
Art. 21
Meccanismo di finanziamento
In vigore dal 24 feb 1994
. Meccanismo di finanziamento
1. Si provvederà ad un meccanismo di finanziamento per l'erogazione, ai fini della presente Convenzione, di risorse finanziarie alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, sotto forma di doni o a condizioni di favore, i cui elementi essenziali sono esposti nel presente Articolo. Il meccanismo funzionerà sotto l'autorità e la direzione della Conferenza delle Parti, alla quale dovrà rendre conto, per i fini della presente Convenzione. Il funzionamento di tale meccanismo avverrà mediante la struttura istituzionale che sarà stabilita dalla Conferenza delle Parti nella sua prima riunione. Ai fini della presente Convenzione, la Conferenza delle Parti determina la sua politica generale, la sua strategia, le priorità programmatiche ed i criteri per l'attribuzione e l'utilizzazione di queste risorse. Gli apporti dovranno essere tali da consentire versamenti prevedibili adeguati e puntuali come previsto all', in relazione con l'ammontare delle risorse necessarie che sarà stabilito periodicamente dalla Conferenza delle Parti e con l'ammontare della ripartizione degli oneri tra le Parti contribuenti figuranti nella lista di cui all', par. 2. Le Parti che sono paesi sviluppati nonché gli altri paesi e le altre fonti possono anche versare contributi volontari. Il meccanismo opererà secondo un sistema amministrativo democratico e trasparente.
2. In conformità con gli obiettivi della presente Convenzione, la Conferenza delle Parti nella sua prima riunione determina la politica generale, la strategia e le priorità programmatiche, nonché criteri e linee direttive dettagliate per definire i criteri per l'accesso delle risorse finanziarie e la loro utilizzazione, compreso il controllo ed una regolare valutazione di tale utilizzazione. La Conferenza delle Parti stabilirà le disposizioni necessarie che daranno effetto al paragrafo 1 precedente, previa consultazione con la struttura istituzionale incaricata del funzionamento del meccanismo finanziario.
3. La Conferenza delle Parti esamina l'efficacia del meccanismo istituito in base al presente Articolo, compresi i criteri e le direttive di cui al paragrafo 2 precedente, non prima di due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente su base regolare. In base a tale revisione, essa adotta provvedimenti appropriati per migliorare l'efficacia del meccanismo se necessario.
4. Le Prti contraenti prendono in considerazione il rafforzamento delle istituzioni finanziarie esistenti affinché esse possano fornire risorse finanziarie destinate alla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica.
Storico versioni
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